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Mafia, voto di scambio: da 2 a 8 anni

Mafia, voto di scambio: da 2 a 8 anni

20 Giugno 2013

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Adottato all'unanimita' in commissione Giustizia alla Camera il testo base della legge per modificare l'articolo 416-ter del codice penale sullo scambio elettorale politico-mafioso. Il testo prevede che ''chiunque chiede o accetta la promessa di procacciamento di voti'' con le modalita' dell'associazione di tipo mafioso, ''in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da 2 a 8 anni''.


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