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Il coniuge divorziato può vantare diritti sulla liquidazione (TFR) dell’altro coniuge?

  • 05 Ottobre 2015

    A certe condizioni, uno dei due coniugi divorziati ha diritto a ricevere dall’altro una particolare tutela: la percezione di una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’altro coniuge calcolato con riferimento all’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale tutela si aggiunge alle altre previste dalla Legge sul Divorzio: la percezione di un assegno divorzile ed eventualmente di un assegno successorio, nonché il diritto alla pensione di reversibilità.

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un importo spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Solitamente viene chiamato anche “liquidazione”.
    Se il lavoratore è un divorziato che versa già all’ex coniuge un assegno divorzile con cadenze prestabilite e quest’ultimo coniuge non si è risposato, il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a versare all’altro coniuge anche una quota di detto TFR.
    Questa particolare previsione è stata aggiunta alla Legge sul Divorzio da una successiva legge entrata in vigore il 12 marzo 1987 e si ritiene che si applichi solamente ai TFR riscossi posteriormente a tale data.
    La Legge sul Divorzio riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR dell’altro coniuge in presenza di due presupposti.
    Innanzitutto il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica: in altri termini, se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie.
    In secondo luogo, il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore non deve essere convolato a nuove nozze. Se il coniuge divorziato ha intrapreso una convivenza con un soggetto terzo può chiedere la quota del TFR dell’ex coniuge.
    Dal punto di vista temporale, il TFR può ovviamente maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti di dare e avere fra gli ex coniugi.
    Se il TFR è maturato prima, ovviamente il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa: il Tribunale ha infatti tutti gli elementi per valutare le sostanze dell’uno e dell’altro coniuge.
    Se il TFR viene a maturazione dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un’apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto. In tal caso il Tribunale valuterà se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i due presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge e se il suo stato civile è rimasto libero.
    La Legge sul Divorzio afferma che la percentuale della quota di TFR dovuta all’ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell’indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
    In altre parole, il divorziato non ha diritto al 40% del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie: tale 40% va rapportato all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro.
    E’ pacifico che l’arco di durata del matrimonio’ comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si è definitivamente e sicuramente ottenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

    Schematizzando:

    QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA QUOTA DI TFR DEL CONIUGE DIVORZIATO

    La quota di TFR si può chiedere
    •durante il procedimento di divorzio oppure dopo la sentenza di divorzio
    •purché non si sia passati a nuove nozze
    •purché già si abbia diritto all’assegno di divorzio periodico

    Il TFR può maturare

    – prima la pronuncia della sentenza di divorzio

    – in tal caso il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa

    – dopo la pronuncia della sentenza di divorzio

    – in tal caso il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un’apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto

    La domanda si propone al Tribunale competente, che provvede in Camera di Consiglio
    •con ricorso; è richiesta l’assistenza di un avvocato.

    (Fonte: dirittierisposte.it)

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