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Conto cointestato. Cosa fare, in caso di separazione?

  • 05 Ottobre 2015

    Il regime patrimoniale della famiglia, in assenza di diversa convenzione tra i coniugi, è quello della comunione dei beni ex art. 159 codice civile e, comporta la contitolarità e cogestione da parte dei coniugi dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio.

    Pertanto, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge durante il matrimonio, è quello della comunione legale dei beni.

    I coniugi hanno spesso un conto corrente cointestato che può facilmente diventare motivo di contesa quando ci si separa. L’essere entrambi titolari del conto corrente può spingere la moglie o il marito a comportarsi in maniera scorretta nei confronti del coniuge da cui ci si sta per separare sottraendo soldi dal conto corrente cointestato.

    Non sono rari, infatti, i casi in cui il coniuge, marito o moglie che sia, prima che si giunga alla separazione, prelevi alcune somme dal conto cointestato, nell’intento di impedire che quanto sottratto possa essere ripartito, in un secondo momento, con il consorte. In tali ipotesi, si pone, dunque, il problema di verificare quali siano i diritti dell’altro coniuge, titolare del medesimo conto, ed eventualmente gli strumenti a sua disposizione per evitare che ciò accada.
    Va premesso che, per legge, il denaro depositato su un conto corrente cointestato si presume di proprietà dei titolari del medesimo in parte eguale, salva prova contraria. Pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, le somme presenti sul conto comune dovranno essere divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, a meno che uno dei due riesca a dimostrare che il denaro versato, o parte dello stesso, sia di proprietà esclusiva (sentenza Cass. Civ. n. 19115/2012).

    Ciò potrà accadere, ad esempio, presentando documenti che provino l’ordine di accreditamento sul conto (come avviene nel caso della pensione), oppure esibendo assegni emessi a proprio favore e successivamente depositati sul conto comune. In queste circostanze, le cifre della divisione potranno essere diverse dalla metà effettiva del saldo. E nel caso in cui l’altro coniuge abbia in precedenza “svuotato” tale conto, il contitolare legittimato potrà rivolgersi al Giudice e chiedere che gli venga restituito il maltolto.

    A tale proposito, diviene dunque utile capire quali somme presenti sul conto cointestato debbano essere considerate appartenenti a un solo coniuge. E così, ad esempio, il denaro ottenuto per la vendita di un bene personale rimane nella disponibilità dell’alienante, anche quando venga depositato sul conto corrente comune (sentenza Cass. Civ. n. 1197/2006).

    Inoltre, sempre a titolo puramente esemplificativo, sono beni personali quelli di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio ovvero ricevuti per successione ereditaria e per donazione dopo le nozze, e ancora, quelli ottenuti da un eventuale risarcimento del danno. Ciò detto, venendo ora alle concrete possibilità per il cointestatario di impedire che l’altro possa prelevare indebitamente delle somme di denaro, va precisato come la via percorribile, in attesa della sentenza di separazione, sia la richiesta al Giudice di disporre il sequestro del conto corrente comune.

    A tale scopo, il richiedente sarà tenuto a produrre la documentazione che dimostri la titolarità delle somme presenti sul conto medesimo.
    La richiesta, inoltre, dovrà essere adeguatamente motivata dall’esigenza di impedire al coniuge di “svuotare” il conto delle somme di appartenenza, specificando tutti gli elementi che rendano verosimile il rischio che il denaro depositato possa essere sottratto.

    L’Autorità Giudicante, infatti, ben potrebbe non ritenere esistente tale pericolo e dunque rigettare la domanda di sequestro, vanificando così le speranze del cointestatario di “bloccare” il denaro presente sul conto. In definitiva, viste le problematiche connesse alla contitolarità del conto corrente, e le difficoltà di un’adeguata e preventiva tutela, avere conti separati (anche eventualmente con delega all’altro coniuge) pare essere la scelta preferibile per evitare che, in futuro, possano insorgere inconvenienti e contestazioni di qualsiasi tipo, se e quando si tratterà di procedere alla divisione degli importi depositati sul conto stesso.

    In caso di separazione, per entrambi i coniugi è certamente più conveniente chiudere il conto cointestato e dividersi la somma. Un conto corrente cointestato necessita della firma di due parti distinte per il suo regolamento. L’apertura di un conto corrente cointestato può avvenire sia a firme congiunte che disgiunte. Nel primo caso, tutte le operazioni bancarie avranno bisogno dell’approvazione di entrambe le parti coinvolte, mentre nel secondo caso ogni parte può effettuare qualsiasi tipo di operazione in modo indipendente.Gli stessi meccanismi si ripetono qualora si voglia dare inizio ad un recesso dal conto corrente. Se gli accordi stipulati all’apertura prevedevano la firma congiunta, allora anche al momento della chiusura sarà necessaria una richiesta di eliminazione del conto proveniente da entrambi i cointestatari. Inoltre, non è possibile procedere da soli perché nel presentare l’apposito modulo di estinzione dovranno essere presenti le firme di entrambe le parti.

    (Fonte: pianetadonna.it e lavoroefinanza.it)

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