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L'affidamento dei figli, in caso di separazione

  • 17 Giugno 2013

    L’affidamento dei figli in caso di separazione è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006.

    Il principio fondamentale è che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.



    Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso*) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l’esclusivo interesse della prole.

    Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole (si veda in seguito).

    Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.

    Il genitore divorziato non affidatario conserverà l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.

    Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.

    L’assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L’importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

    Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.

    L’art. 155-quater del codice civile stabilisce che l’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.

    *L’affidamento condiviso
    L’articolo 155 del codice civile, così come modificato, stabilisce il principio che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Per molte delle sue manifestazioni, tale principio aveva già trovato ingresso nel nostro ordinamento attraverso le pronuncie della giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute nel tempo, e il legislatore si è limitato ad enunciarlo in una sorta di preambolo della nuova normativa.

    Tale principio risolve, inoltre, il contrasto certamente esistente tra le norme di cui agli articoli 147 (Doveri verso i figli) e 316 (esercizio della potestà dei genitori), da una parte, e l’art. 155, nella sua vecchia formulazione, dall’altra.

    In base alla nuova norma, pertanto, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

    In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. In questo caso (art. 709-ter) Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso, mentre in caso di richiesta di modifica dei provvedimenti riguardo ai figli è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
    1.ammonire il genitore inadempiente;
    2.disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
    3.disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
    4.condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

    Sempre su decisione del giudcie, la potestà può essere esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.

    Si è pertanto preferito lasciare al giudice la facoltà di adottare i provvedimenti relativi ai figli con ampia gradazione: dalla possibilità che l’affidamento sia esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi in ordine a tutte le questioni attinenti ai figli (la scelta da prediligere, salvo il caso di interesse contrario per il minore), alla possibilità che l’esercizio della potestà sia riservato ad uno soltanto dei coniugi, passando attraverso la via intermedia che vede la possibilità che l’amministrazione ordinaria sia esercitata separatamente (ma da ciascun genitore), mentre è richiesta la volontà congiunta dei coniugi per le questioni di carattere straordinario.

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