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La separazione consensuale è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso.
All’udienza che sarà fissata dinanzi al presidente del tribunale, i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presidente del tribunale può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti. È da questa data che decorre il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.
Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l’omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.