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La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.
Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili.
È possibile modificare tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole ed alla casa familiare.
La modificazione del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l’introduzione di un ricorso ai sensi di cui all’art. 710 c.p.c. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice. Tale provvedimento potrà essere impugnato nelle forme previste.
La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio.
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.
La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto.
Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro.
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la restituzione ad uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare può determinare un aumento dell’assegno percepito a titolo di mantenimento (Cass. Civ. 94/147).
Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole.
Qualora il coniuge affidatario trasferisca all’estero la prole senza chiedere il preventivo consenso dell’altro, oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite.
La richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione non può essere richiesta senza l’assistenza di un avvocato.