menu

Nuove norme su separazione e divorzio breve (L. 162/2014)

  • 28 Settembre 2015

    Tra le novità introdotte col D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 troviamo delle nuove regole sulla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.

    Grazie alle novità introdotte col suddetto decreto infatti i coniugi che vogliono separarsi consensualmente o quelli che (già separati) vogliono chiedere un divorzio congiunto o modificare le condizioni della separazione o (già divorziati) vogliono modificare le condizioni del divorzio, potranno utilizzare una procedura più rapida e senza ricorrere al giudice.
    procedura è facoltativa (anche se l’avvocato ha il dovere deontologico di informare il proprio cliente di tale possibilità) e l’incentivo per preferirla al normale percorso giudiziale è notevole, raggiungere il medesimo risultato con tempi ridotti al minimo.

    Anche questa procedura è stata pensata dal Legislatore per ridurre il numero dei procedimenti civili e velocizzare i tempi della Giustizia ma vediamo come funziona e quando utilizzarla: – davanti agli avvocati (anche in presenza di figli); – davanti al sindaco (solo se non ci sono figli ovvero se sono maggiorenni, capaci, senza handicap e economicamente autosufficienti).

    Davanti agli avvocati
    Le parti devono farsi assistere da almeno un avvocato (ciascuno) per l’intera procedura. E’ possibile ricorrere a tale procedura per chiedere: – separazione consensuale; – divorzio congiunti; – modifica delle condizioni di separazione; – modifica delle condizioni di divorzio.

    E’ possibile utilizzare questa procedura anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con handicap ovvero economicamente non autosufficienti.

    Come funziona

    I Fase – Invito
    *(per semplificare parliamo solo di coniugi ma ovviamente vale anche per gli ex coniugi ad es. quando si usa per modificare le condizioni di divorzio)

    Uno dei coniugi per il tramite del proprio avvocato, invita l’altro coniuge a stipulare la convenzione di negoziazione assistita per decidere di comune accordo questioni relative la loro separazione.

    L’invito, firmato dal coniuge e certificato dall’avvocato, deve indicare l’oggetto della controversia e deve avvertire l’altra parte che la mancata risposta entro 30 gg. dalla ricezione ovvero il rifiuto di stipulare la convenzione potrà essere valutata dal Giudice ai fini delle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutività.

    II Fase – Adesione / Rifiuto
    Il coniuge che “riceve” l’invito, assistito dal proprio legale, può (entro 30 gg.) aderire o meno alla convenzione di negoziazione.

    Rifiuto
    Il coniuge che ha ricevuto l’invito potrà rifiutarlo esplicitamente o potrà non rispondere e lasciar trascorrere il termine dei 30 gg.

    In questo caso, il coniuge che ha sollecitato l’invito potrà proporre a pena di decadenza (entro 30 gg. dal rifiuto o dalla mancata risposta) domanda giudiziale.

    Adesione
    Entro 30 gg. il coniuge che ha ricevuto l’invito potrà aderire allo stesso e avviare la convenzione di negoziazione. I coniugi, assistiti dai loro avvocati, per iscritto (a pena di nullità), si obbligano a raggiungere un accordo amichevole su quanto oggetto dell’invito (separazione, divorzio ovvero la modifica delle relative condizioni).

    La convenzione di negoziazione (sottoscritta dalle parti e certificata dagli avvocati) deve contenere l’oggetto della controversia e il termine entro il quale le parti si impegnano a raggiungere l’accordo che non può essere inferiore ad un mese né superiore ai tre mesi (salvo proroga di ulteriori 30 gg. per volontà concorde delle parti).

    III Fase Negoziazione
    Inizia quindi la vera e propria negoziazione basata sulla cooperazione e lealtà. Le dichiarazioni rese in questa fase (e le informazioni ricevute) non potranno essere utilizzate in un successivo giudizio e devono rimanere riservate.

    Nel caso in cui NON si raggiunga ad un accordo, gli avvocati provvederanno a redigere e certificare una dichiarazione di mancato accordo e la parte che ne ha interesse potrà (entro 30 gg.) proporre domanda giudiziale.

    Se invece le parti riescono ad accordarsi verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dalle parti e certificato dagli avvocati. L’accordo di negoziazione sarà trasmesso al P.M. presso il Tribunale competente che lo valuterà. Non sono indicati i termini entro cui inviare l’accordo al P.M. nè quelli entro cui quest’ultimo deve esprimere la propria valutazione salvo il caso in cui vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap o non autosufficienti economicamente, in questo caso infatti la legge impone che l’accordo venga trasmesso al P.M. entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

    Se i coniugi non hanno figli o questi non sono bisognosi di tutela, il P.M., se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati che provvederanno agli adempimenti presso l’Ufficiale di stato Civile altrimenti, nel caso in cui vi siano figli minori, incapaci, con handicap o economicamente non autosufficienti, il P.M. potrà autorizzare l’accordo ovvero non autorizzarlo e in tale ultimo caso entro 5 gg. lo trasmetterà al Presidente del Tribunale affinché venga fissata (entro i successivi 30 gg.) la comparizione delle parti.

    IV Fase
    L’avvocato deve fare una copia dell’accordo e autenticarla. Questa copia (entro 10 gg. dalla sottoscrizione, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria per l’avvocato da 2.000 a 10.000 euro) dovrà essere trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui fu iscritto o trascritto il matrimonio.

    L’accordo verrà annotato negli archivi informatici dello stato civile; sull’atto di nascita e di matrimonio di ciascun coniuge.

    Una copia dell’accordo dovrà anche essere trasmessa al Consiglio dell’Ordine del luogo dove è stato raggiunto l’accordo o in cui uno degli avvocati è iscritto.

    Gli effetti dell’accordo sono gli stessi prodotti dal provvedimento giudiziale che definisce la separazione, il divorzio o le condizioni di modifica dei due istituti citati. Esso infatti costituisce titolo esecutivo ed è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto.

    Davanti al sindaco
    E’ una procedura con maggiori limiti rispetto a quella appena descritta, infatti, non è possibile procedere in tal senso nel caso in cui vi siano figli minori, o maggiorenni incapaci o con handicap gravi o, infine, economicamente non autosufficienti.

    Questa procedura prevede la presenza solo facoltativa degli avvocati in quanto tutto può essere fatto direttamente dai coniugi innanzi al sindaco del Comune di residenza dei coniugi o del Comune in cui è stato iscritto o trasmesso l’atto di matrimonio.

    Ciascun coniuge presenta all’ufficiale di stato civile una dichiarazione in cui dichiarano la loro volontà di separarsi o divorziare (o modificarne le condizioni di separazione o di divorzio) in base alle condizioni loro stessi concordate.

    L’ufficiale dello stato civile, ricevute dette dichiarazioni, compila l’atto contenente l’accordo (che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale), lo sottoscrive e lo fa sottoscrivere alle parti.

    L’ufficiale dello stato civile invita le parti a comparire di fronte a sé non prima di 30 gg. dalla ricezione delle dichiarazioni per confermare l’accordo e la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

    L’accordo, ove confermato, verrà quindi annotato negli archivi informativi dello stato civile; sull’atto di nascita e di matrimonio di ciascun coniuge e sostituisce i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, divorzio e modifica delle condizioni dei predetti istituti.

    (Fonte: sentenze-cassazione.com)

torna all'elenco
Studio Legale Ambrosio & Iuorio - Via Giuseppe Moscati, 18 - 80047 S. Giuseppe Vesuviano - Cell: (+39) 333 4367491 - Tel: (+39) 081 19465510 - P.IVA: 04609841210