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La reversibilità della pensione dell’ex coniuge è un diritto anche dopo la separazione od il divorzio?

  • 05 Ottobre 2015

    Una delle questioni più dibattute nell’ambito del diritto di famiglia riguarda le modalità di assegnazione della pensione di reversibilità rispetto ad un coniuge deceduto da cui si è già separati o divorziati. La reversibilità della pensione dell’ex coniuge è un diritto anche dopo la separazione o il divorzio? Innanzitutto è bene chiarire la natura della reversibilità e cioè una prestazione previdenziale che spetta ai famigliari di un defunto già pensionato.
    Cosa potrete ottenere, dipende dalle condizioni nelle quali potete trovarvi.

    Può essere richiesta dalla moglie o dal marito, dal coniuge separato o anche divorziato (ma solo se prima della morte percepiva un assegno divorzile di mantenimento), dai figli inabili, minori o studenti sotto i 26 anni e dai nipoti se a totale carico del defunto. Se da un lato, quindi, il coniuge separato ha sempre il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità, essendo ancora in essere il vincolo matrimoniale, dall’altro il coniuge divorziato può accedere al medesimo beneficio solo qualora sia già titolare di un assegno di mantenimento disposto in occasione del divorzio.

    Ma cosa accade qualora dopo lo scioglimento del primo matrimonio il marito defunto abbia contratto nuove nozze? Chi tra la ex e la nuova consorte avrà diritto a percepire la reversibilità?

    Sul punto, la legge prevede che entrambe potranno concorrere nell’attribuzione della pensione che dovrà essere ripartita in base ad una serie di criteri tra cui l’effettiva durata di ambedue i matrimoni, l’entità dell’assegno di mantenimento all’ex moglie, le condizioni economiche delle parti, nonché le rispettive convivenze che hanno preceduto i matrimoni. In tal caso sarà il Tribunale che dovrà effettuare le verifiche necessarie provvedendo ad attribuire le quote agli aventi diritto.

    Le quote in generale spettanti per legge ai superstiti sono le seguenti:

    – coniuge senza figli: 60%
    – coniuge con un figlio: 80%
    – coniuge con due o più figli: 100%

    E se in sede di separazione è stato disposto l’addebito nei confronti di un coniuge, quest’ultimo ha comunque diritto alla reversibilità?

    Anche se un orientamento della Cassazione ritiene che l’addebito della separazione non sia un elemento discriminante ai fini dell’erogazione della reversibilità in favore del coniuge “superstite”, in realtà la normativa prevede che per averne diritto lo stesso deve essere titolare quantomeno di un assegno alimentare in assenza del quale non può accedere a detto beneficio.

    Schematizzando:
    se siete il coniuge superstite del lavoratore o del pensionato defunto, potrete chiedere, a tutti gli effetti e senza che vi siano richiesti particolari requisiti, la pensione di reversibilità o quella indiretta. Lo stesso vale anche nel caso in cui siate il coniuge superstite separato. Solo se la separazione vi sia stata addebitata, la vostra richiesta sarà accoglibile a condizione che già ricevevate almeno un assegno alimentare.

    Un po’ più complicata è la situazione quando ci sia di mezzo il divorzio.
    Innanzitutto, l’importo dovuto a titolo di pensione di reversibilità viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.
    Come per il caso del TFR del divorziato, i giudici hanno chiarito definitivamente che l’arco di durata del “matrimonio” comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si è definitivamente e sicuramente ottenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).

    Se siete il coniuge superstite divorziato e riscuotevate già il cosiddetto assegno divorzile e non vi siete risposata o risposato e neanche il vostro ex coniuge defunto lo ha fatto, non c’è problema: anche voi potrete chiedere la pensione di cui parliamo, sempreché il vostro ex coniuge defunto avesse cominciato a lavorare prima del divorzio. Se invece siete il coniuge superstite divorziato e ricevevate già l’assegno divorzile e non vi siete risposata o rispostato, ma il vostro ex coniuge defunto lo ha fatto, allora dovrete dividere la pensione con il nuovo coniuge del vostro ex: sarà il Tribunale, nello specifico, a stabilire la quota spettante a voi in quanto ex e al nuovo coniuge superstite, avendo riguardo a diversi aspetti, come la durata del matrimonio, la condizione economica dei soggetti coinvolti e così via. Con l’ulteriore conseguenza che se, per una qualsiasi ragione, dovesse venire meno il diritto di uno dei due, l’altro prenderà l’intero trattamento.

    Se infine siete il coniuge superstite divorziato e vi siete risposato o risposata, allora non potrete chiedere la reversibilità o la pensione indiretta per il vostro ex coniuge defunto. E se vi risposate dopo averla ottenuta, da quel momento in poi non potrete più riceverla. Ma questo principio vale in generale, anche a prescindere da separazioni e divorzi, nel senso che se siete il coniuge superstite non avrete più titolo alla pensione di reversibilità o indiretta dal momento del vostro nuovo matrimonio. In tutti questi casi di perdita del diritto vi spetterà, comunque, un’indennità una tantum pari a due annualità della pensione o della quota che riscuotevate.

    Come si richiede la pensione di reversibilità?
    In caso di decesso dell’ex coniuge divorziato, l’ex coniuge superstite interessato alla pensione di reversibilità dovrà avanzare un apposito ricorso al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto.
    In tal caso il Tribunale valuta se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i tre presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge defunto, se il suo stato civile è rimasto libero e se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico è anteriore alla data in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio.
    Al ricorso diretto al conseguimento della pensione di reversibilità deve essere allegato un atto notorio (è una dichiarazione sottoscritta dal cittadino per comprovare stati – es: celibe/nubile, fatti e qualità personali dei quali ha diretta conoscenza) dal quale risultino tutti gli aventi diritto.

    (Fonte: dirittierisposte.it e pianetadonna.it)

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